giovedì 15 dicembre 2011

Il bollo dopo l'acquisto dell'auto usata

Con questo breve articolo spero di rispondere a tutti quanti mi hanno chiesto chiarimenti sul chi sia responsabile, tra venditore e acquirente (privati), in caso di mancato pagamento del  bollo auto e a chi spetti pagare la relativa sanzione.


Bollo Auto: tassa in base al possesso.
La tassa automobilistica su auto e moto è dovuta periodicamente, di anno in anno, dal proprietario in ragione del possesso del veicolo e indipendentemente dall’utilizzo del medesimo su strade pubbliche. Il possesso è presunto in base a quanto risulta dal pubblico registro automobilistico (Pra) per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in tale registro (mentre per i pochi casi di veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della Motorizzazione). Nelle ipotesi in cui, tuttavia, l’automobilista rimane intestatario di un veicolo da egli non più posseduto è consentito fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del Pra.


Il bollo dopo l’acquisto dell’usato da altro automobilista: a chi spetta il pagamento della tassa e su chi ricade la responsabilità in caso di omissione. 
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) l'acquirente, se il bollo è in corso di validità, deve collegarsi alla scadenza originaria dello stesso. Dunque, deve pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. In pratica, l'acquirente (collegandosi alla scadenza del precedente "bollo") deve pagare il rinnovo secondo le normali regole: cioè, entro il mese successivo a detta scadenza.

Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza (quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento), è da considerare che l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza "bollo" è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. 

Più semplicemente, se il termine per il pagamento del bollo è scaduto prima dell’acquisto del mezzo, la responsabilità per l'omesso pagamento ricadrà sul precedente proprietario e l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2003) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2003, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2004 al dicembre 2004. 

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti

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